LEGGE REGIONALE N. 18 DEL 11-09-2000
REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Assestamento del bilancio 2000 e del bilancio pluriennale 2000-2002 ai sensi dell’articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA
N. 9
del 14 settembre 2000
SUPPLEMENTO STRAORDINARIO

Indice:

Articoli della Legge:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11  

 

 

 

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato,

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga
la seguente legge:

ARTICOLO 3

 

(Promozione e valorizzazione della famiglia, finanziamenti della spesa 
sanitaria e delle politiche sociali)
1.                 La revisione della vigente legislazione regionale in materia di 
assistenza ai soggetti anziani non autosufficienti, prevista 
dall’articolo 3, comma 28, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 
2, deve tenere conto dei seguenti principi:
a)                 prevedere la partecipazione di soggetti privati al potenziamento 
della disponibilità di posti letto per anziani non autosufficienti 
nelle aree territoriali previste dalla programmazione regionale;
b)                 prevedere a seguito della riclassificazione delle residenze 
pubbliche, private sociali e private di mercato e dell’individuazione 
dei requisiti minimi strutturali funzionali e organizzativi prescritti 
per l’accoglimento di soggetti non autosufficienti, l’estensione dei 
benefici di cui all’articolo 13 della legge regionale 8 aprile 1997, 
n. 10, agli utenti accolti nelle strutture, in possesso dei suddetti 
requisiti, facenti parte della rete delle residenze per anziani.
2.                 Nelle more dell’attuazione del progetto di revisione dell’offerta 
residenziale per anziani, gli stanziamenti aggiuntivi autorizzati 
dall’articolo 3, comma 15, al capitolo 4873, finalizzati al 
riequilibrio nella dotazione di posti letto per anziani non 
autosufficienti nei distretti delle Aziende per i servizi sanitari, 
sono riservati in via esclusiva a interventi di completamento, 
ampliamento, ristrutturazione, messa a norma di posti letto per 
anziani non autosufficienti facenti parte della rete residenziale 
attualmente esistente.
3.                 L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle 
organizzazioni di volontariato operanti nel settore sanitario, 
convenzionate ai sensi della normativa regionale con le Aziende 
sanitarie regionali, un contributo straordinario di complessive lire 
50 milioni per l’anno 2000 per sopperire agli oneri nei confronti 
degli Enti previdenziali per l’aggiornamento delle posizioni 
contributive del personale.
4.                 Ai fini della concessione del contributo di cui al comma 3 le 
organizzazioni di volontariato presentano alla Direzione regionale 
della sanità e delle politiche sociali - Servizio della finanza 
sanitaria, entro 15 giorni dall’entrata in vigore della presente 
legge, apposita domanda, corredata della documentazione comprovante i 
predetti oneri.
5.                 Per le finalità previste dal comma 3 è autorizzata la spesa di 
lire 50 milioni per l’anno 2000 a carico dell’unità previsionale di 
base 12.1.41.1.233 dello stato di previsione della spesa del bilancio 
pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l’anno 2000, con 
riferimento al capitolo 4545 (1.1.162.2.08.08) che si istituisce nel 
Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 41 - 
Servizio della finanza sanitaria - con la denominazione <<Contributo 
straordinario alle organizzazioni di volontariato operanti nel settore 
sanitario per sopperire agli oneri nei confronti degli Enti 
previdenziali per l’aggiornamento delle posizioni contributive del 
personale>> e con lo stanziamento di lire 50 milioni per l’anno 2000.
6.                 Nell’ambito delle finalità previste dalla legge 5 febbraio 1992, 
n. 104, come modificata dalla legge 21 maggio 1998, n. 162, 
l’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, ai soggetti che 
gestiscono servizi residenziali per la tutela e l’integrazione delle 
persone con handicap grave, contributi per l’ampliamento di centri 
destinati all’accoglienza residenziale dei disabili gravi e gravissimi 
nella provincia di Pordenone.
7.                 La domanda per la concessione dei contributi di cui al comma 6 è 
presentata alla Direzione regionale della sanità e delle politiche 
sociali — Servizio per le attività socio-assistenziali e per quelle 
sociali ad alta integrazione sanitaria, entro 30 giorni dall’entrata 
in vigore della presente legge, corredata di una relazione 
illustrativa degli interventi da realizzare e del relativo preventivo 
di spesa. 
8.                 Per le finalità previste dal comma 6 è autorizzata la spesa 
complessiva di lire 1.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 
milioni per l’anno 2000 e lire 1.000 milioni per l’anno 2001, a carico 
dell’unità previsionale di base 13.2.41.2.252 dello stato di 
previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 
e del bilancio per l’anno 2000, con riferimento al capitolo 4841 
(2.1.242.3.08.07) che si istituisce nel Documento tecnico allegato ai 
bilanci medesimi — alla rubrica n. 41 - Servizio per le attività 
socio-assistenziali e per quelle sociali ad alta integrazione 
sanitaria — con la denominazione <<Contributi per l’ampliamento di 
centri destinati all’accoglienza residenziale dei disabili gravi e 
gravissimi nella provincia di Pordenone>> e con lo stanziamento 
complessivo di lire 1.500 milioni, suddivisi in ragione di lire 500 
milioni per l’anno 2000 e lire 1.000 milioni per l’anno 2001.
9.                 L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un primo 
contributo straordinario di lire 200 milioni alla Provincia di 
Pordenone  per la ristrutturazione di un edificio da destinare a sede 
polivalente socio-educativa e occupazionale per portatori di handicap.
10.               La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 9 è 
presentata alla Direzione regionale della sanità e delle politiche 
sociali — Servizio per le attività socio-assistenziali e per quelle 
sociali ad alta integrazione sanitaria, entro 30 giorni dall’entrata 
in vigore della presente legge, corredata di una relazione 
illustrativa dell’intervento da realizzare e del relativo preventivo 
di spesa. Il decreto di concessione stabilisce le modalità di 
erogazione.
11.               Per le finalità previste dal comma 9 è autorizzata la spesa di 
lire 200 milioni per l’anno 2000 a carico dell’unità previsionale di 
base 13.2.41.2.252 dello stato di previsione della spesa del bilancio 
pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l’anno 2000, con 
riferimento al capitolo 4842 (2.1.233.3.08.07) che si istituisce nel 
Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi — alla rubrica n. 41 - 
Servizio per le attività socio-assistenziali e per quelle sociali ad 
alta integrazione sanitaria — con la denominazione <<Contributo alla 
Provincia di Pordenone per la ristrutturazione di un edificio da 
destinare a sede polivalente socio-educativa e occupazionale per 
portatori di handicap>> e con lo stanziamento di lire 200 milioni per 
l’anno 2000.
12.               L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere 
all’Istituto Psico-Pedagogico Villa S. Maria della Pace di Medea un 
contributo straordinario in conto capitale di lire 150 milioni al fine 
di consentire il completamento dell’adeguamento delle proprie 
strutture alle normative vigenti in materia di antincendio, 
antinfortunistica e superamento delle barriere architettoniche.
13.               La richiesta per la concessione del contributo di cui al comma 12 
è presentata alla Direzione regionale della sanità e delle politiche 
sociali - Servizio per le attività socio-assistenziali e per quelle 
sociali ad alta integrazione sanitaria, entro 90 giorni dalla data di 
entrata in vigore della presente legge e deve essere corredata di una 
relazione tecnica illustrativa e di elaborati grafici di massima, 
predisposti da tecnici abilitati, atti a individuare i costi degli 
interventi finanziabili. La concessione e l’erogazione dei contributi 
sono disposti con l’osservanza delle procedure previste dalla legge 
regionale 31 ottobre 1986, n. 46, e successive modifiche e 
integrazioni. Sugli immobili per l’adeguamento dei quali sono concessi 
i contributi di cui al comma 12, è costituito vincolo quinquennale di 
destinazione d’uso.
14.               Per le finalità previste dal comma 12 è autorizzata la spesa di 
lire 150 milioni per l’anno 2000 a carico dell’unità previsionale di 
base 13.2.41.2.252 dello stato di previsione della spesa del bilancio 
pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l’anno 2000, con 
riferimento al capitolo 4843 (2.1.232.3.08.07) che si istituisce nel 
Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi — alla rubrica n. 41 - 
Servizio per le attività socio-assistenziali e per quelle sociali ad 
alta integrazione sanitaria — con la denominazione <<Contributo 
straordinario all’Istituto Psico-Pedagogico Villa S. Maria della Pace 
di Medea per il completamento dell’adeguamento delle proprie strutture 
alle normative vigenti in materia di antincendio, antinfortunistica e 
superamento delle barriere architettoniche>> e con lo stanziamento di 
lire 150 milioni per l’anno 2000.
15.               Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce a 
ciascuno dei capitoli di cui alla Tabella C allegata alla presente 
legge, nelle unità previsionali di base dello stato di previsione 
della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del 
bilancio per l’anno 2000 ivi citate, sono autorizzate le variazioni di 
spesa per ciascuna indicate con riferimento ai rispettivi capitoli del 
Documento tecnico allegato ai bilanci predetti. Relativamente alle 
variazioni in diminuzione ivi disposte, si intendono ridotte le 
corrispondenti autorizzazioni di spesa.

  

 

Riferimenti Normativi ATTIVI

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Regionale FRIULI-VENEZIA GIULIA Numero 2 del 2000 Articolo 3

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Regionale FRIULI-VENEZIA GIULIA Numero 10 del 1997 Articolo 13

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Regionale FRIULI-VENEZIA GIULIA Numero 46 del 1986

 

indice  Friuli - Venezia Giulia